| Livello EQF |
3 |
| Settore Economico Professionale |
SEP 11 - Trasporti e logistica |
| Denominazione Standard Formativo |
Operatore tecnico subacqueo in-shore |
| Durata percorso Formativo |
anni |
| Durata minima complessiva del percorso (ore) |
600 |
| Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
• Età superiore ai 18 anni • Assolvimento dell'obbligo di istruzione • Brevetto subacqueo sportivo di “secondo livello ISO 24801-2 Autonomous Diver” o superiore rilasciato da strutture internazionalmente riconosciute; • Idoneità psico-fisica alle attività subacquee professionali certificata secondo requisiti del D.M. 13/01/1979 e succ.mod. in corso di validità almeno fino al termine del corso; • Attestato di primo soccorso ai sensi del DM 388/03 in corso di validità almeno fino al termine del corso; • Capacità di nuotare continuativamente per 100 metri senza ausilio di pinne; • Capacità di nuotare continuativamente per 500 metri con utilizzo di pinne entro il tempo massimo di 15 min; • Capacità di effettuare 3 apnee statiche di 20 secondi con intervalli respiratori di 10 secondi; • Capacità di effettuare un percorso di 10 metri in apnea. |
| Grado minimo d'istruzione previsto in ingresso |
- |
| Età minima prevista in ingresso |
- |
| Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/Moduli |
Formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante attività pratiche/ laboratoriali |
| Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
Docenti qualificati in possesso di un titolo di studio adeguato all’attività formativa da realizzare, provenienti per almeno il 50% dal mondo del lavoro. Per i docenti provenienti dal mondo del lavoro e per quelli impegnati unicamente in attività formative di natura pratica/laboratoriale, il requisito del titolo di studio può essere sostituito da una documentata esperienza professionale e/o di insegnamento almeno triennale strettamente attinente l’attività formativa da realizzare. Se presente attività di tirocinio, i tutor di stage / tirocinio devono possedere titolo di studio adeguato all’attività formativa da realizzare e, nello specifico, una documentata esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento. |
| Requisiti minimi di risorse strumentali |
È necessario disporre di aule e/o laboratori congruamente attrezzati |
| Requisiti minimi di valutazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF. 2. Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo. 3. Esame finale pubblico in conformità alle disposizioni regionali vigenti. La valutazione finale ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze previste dal corso. 4. Certificazione rilasciata al termine del percorso: "Certificazione di qualifica professionale" per "Operatore tecnico subacqueo in-shore" |
| Percentuale Assenza massima consentita |
20 |
| Percentuale Termine ultimo di inserimento (TUI) |
20 |
| Attestazione in esito |
Certificazione di qualifica professionale |
| Gestione dei crediti formativi |
E' ammesso il riconoscimento dei crediti formativi (di ammissione e di frequenza) in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo quanto altrimenti disposto |
| Eventuali ulteriori indicazioni |
Con riferimento alla durata minima complessiva del percorso formativo, si precisa che devono essere previste almeno 300 ore di pratica. Una parte delle ore di pratica può essere svolta anche come tirocinio in impresa. Il lavoro subacqueo è disciplinato da due decreti emanati dal Ministero della Marina Mercantile: D.M. del 13/01/79 G.U. n° 47 del 16/02/79 e D.M. del 02/02/82 G.U. n° 65 del 08/03/82, e dalla Normativa UNI 11366. L’operatore subacqueo può esercitare l'attività in proprio o alle dipendenze di aziende del settore. Nei cantieri navali come nelle strutture turistiche e portuali esegue le indicazioni dei progettisti e responsabili del cantiere o della struttura portuale e con gli operatori addetti alle varie operazioni cantieristiche o portuali subacquee. Le condizioni di lavoro mettono a dura prova la tenuta psicofisica di chi lo esercita. Viene infatti richiesta una sorveglianza sanitaria annuale ad opera dei medici di porto, come previsto dal Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 13/01/79, G. U. n° 47 16/02/79. Per l’iscrizione al registro dei sommozzatori in servizio locale è richiesta l’assenza di condanne per delitti contro il patrimonio e/o condanne per delitti punibili con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia avvenuta la riabilitazione. |
| Composizione Standard Formativo |
Unità Formative |
| Codice ISCED-F 2013 |
0716 Motor vehicles, ships and aircraft |
| Ulteriori indicazioni per l’e-learning |
Non consentita |
| Durata minima complessiva del percorso (ore) |
600 |
| Durata minima di aula (ore) |
- |
| Durata minima laboratorio (ore) |
300 |
| Durata delle attività formative rivolte alle KC (ore) |
- |
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula |
- |
| Percentuale durata massima e-learning asincrona in rapporto alla durata d’aula |
- |
| Durata minima tirocinio curriculare ore |
- |
| Durata minima tirocinio curriculare + Laboratorio (ore) |
- |
| Scheda standard formativo PDF |
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