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[titolo_profilo] => Formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214. MODULO C - TEORICO-PRATICO
[descrizione_profilo] => La formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 - MODULO C - TEORICO-PRATICO è definita in coerenza all’Accordo in CSR del 17 aprile 2019 (Rep. Atti n. 65/CSR) ed è finalizzata al rilascio di un'attestazione di Frequenza e Profitto, quale titolo di accesso all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
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[req_min_partecipanti] => Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti al MODULO C): Possesso del titolo, alternativamente, di: • Ispettore che ha sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione di cui all’articolo 5 dell’Accordo ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, relativo a criteri di formazione dell’Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 – Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019, relativo al solo modulo B; • Ispettore qualificato ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.
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[req_min_didattici] => Formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante attività pratiche. La parte pratica, riguarda le ore in affiancamento previste per il modulo C2.
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[req_min_valutazione] => Al termine del modulo, sarà rilasciato al candidato, dal soggetto erogatore del corso, un’Attestazione di Frequenza e Profitto con indicazione delle assenze che non potranno superare il 20% delle ore previste. I candidati in possesso dell’Attestazione di Frequenza e Profitto relativa al modulo C possono accedere all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
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[altre_indicazioni] => Il presente standard formativo è definito in coerenza all’Accordo in CSR del 17 aprile 2019 (Rep. Atti n. 65/CSR), ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, che prevede corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli elencati di seguito: • Modulo A teorico di durata di centoventi ore; • Modulo B teorico-pratico di durata di centosettantasei ore; • Modulo C teorico-pratico di durata di cinquanta ore. L’Attestazione di Frequenza e Profitto relativa al modulo A è titolo di accesso alla frequenza del modulo B. I candidati in possesso dell’Attestazione di Frequenza e Profitto relativa al modulo B, possono accedere all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione di cui sopra hanno titolo ad accedere alla frequenza del modulo C. I candidati in possesso dell’Attestazione di Frequenza e Profitto relativa al modulo C possono accedere all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., secondo quanto previsto dalle vigenti normative, presso il competente Organismo di Supervisione, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017. L’ispettore abilitato al fine di mantenere il titolo abilitativo, deve seguire nella vigenza della propria attività un corso di aggiornamento, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo in CSR del 17 aprile 2019. Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e durata minima di venti ore. In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o degli aggiornamenti intervenuti nelle disposizioni inerenti le revisioni, l’Autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, può impartire indicazioni specifiche sulla cadenza di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare. L’aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui al Modulo B in relazione all’abilitazione posseduta dall’ispettore. Al termine del corso di aggiornamento viene rilasciato un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il 10% delle ore previste. La formazione a distanza, ovvero in modalità e-learning, non è consentita in coerenza all'Accordo in CSR del 17 aprile 2019.
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[req_min_risorse_strum] => È necessario disporre di aule congruamente attrezzate. L’affiancamento previsto nel modulo C2 deve essere svolto durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un Centro autorizzato.
[norma_riferimento] => Attestazione rilasciata in conformità a: Accordo in CSR del 17 aprile 2019 (Rep. Atti n. 65/CSR); Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, art. 13; Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 4.
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[note_c19] => Standard formativo espressamente richiamato fuori dal campo di applicazione dell’Accordo della Conferenza del 31 marzo 2020. Le ore di laboratorio devono essere effettuate come definito nel modulo 2. La FAD non è consentita come da Accordo di riferimento.
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