| Livello EQF |
0 |
| Settore Economico Professionale |
SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica |
| Denominazione Standard Formativo |
Formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214. MODULO C - TEORICO-PRATICO |
| Durata percorso Formativo |
1 anni |
| Durata minima complessiva del percorso (ore) |
50 |
| Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti al MODULO C): Possesso del titolo, alternativamente, di: • Ispettore che ha sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione di cui all’articolo 5 dell’Accordo ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, relativo a criteri di formazione dell’Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 – Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019, relativo al solo modulo B; • Ispettore qualificato ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017. |
| Grado minimo d'istruzione previsto in ingresso |
Diploma |
| Età minima prevista in ingresso |
18 anni |
| Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/Moduli |
Formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante attività pratiche. La parte pratica, riguarda le ore in affiancamento previste per il modulo C2. |
| Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
Il corpo docente è costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d’insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli. |
| Requisiti minimi di risorse strumentali |
È necessario disporre di aule congruamente attrezzate. L’affiancamento previsto nel modulo C2 deve essere svolto durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un Centro autorizzato. |
| Requisiti minimi di valutazione degli apprendimenti |
Al termine del modulo, sarà rilasciato al candidato, dal soggetto erogatore del corso, un’Attestazione di Frequenza e Profitto con indicazione delle assenze che non potranno superare il 20% delle ore previste. I candidati in possesso dell’Attestazione di Frequenza e Profitto relativa al modulo C possono accedere all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., secondo quanto previsto dalle vigenti normative. |
| Percentuale Assenza massima consentita |
20 |
| Percentuale Termine ultimo di inserimento (TUI) |
20 |
| Attestazione in esito |
Attestato di frequenza e profitto |
| Gestione dei crediti formativi |
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| Eventuali ulteriori indicazioni |
Il presente standard formativo è definito in coerenza all’Accordo in CSR del 17 aprile 2019 (Rep. Atti n. 65/CSR), ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, che prevede corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli elencati di seguito: • Modulo A teorico di durata di centoventi ore; • Modulo B teorico-pratico di durata di centosettantasei ore; • Modulo C teorico-pratico di durata di cinquanta ore. L’Attestazione di Frequenza e Profitto relativa al modulo A è titolo di accesso alla frequenza del modulo B. I candidati in possesso dell’Attestazione di Frequenza e Profitto relativa al modulo B, possono accedere all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione di cui sopra hanno titolo ad accedere alla frequenza del modulo C. I candidati in possesso dell’Attestazione di Frequenza e Profitto relativa al modulo C possono accedere all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., secondo quanto previsto dalle vigenti normative, presso il competente Organismo di Supervisione, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017. L’ispettore abilitato al fine di mantenere il titolo abilitativo, deve seguire nella vigenza della propria attività un corso di aggiornamento, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo in CSR del 17 aprile 2019. Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e durata minima di venti ore. In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o degli aggiornamenti intervenuti nelle disposizioni inerenti le revisioni, l’Autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, può impartire indicazioni specifiche sulla cadenza di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare. L’aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui al Modulo B in relazione all’abilitazione posseduta dall’ispettore. Al termine del corso di aggiornamento viene rilasciato un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il 10% delle ore previste. Conformemente all’Accordo n.21/181/CR5a/C17 del 3.11.2021 “Linee Guida sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e alle Province Autonome”, è consentito l’utilizzo della modalità FAD (Formazione A Distanza) nel limite del 50% del monte ore teorico (22 ore). Tale 50% può essere svolto interamente in modalità sincrona, oppure per i 4/5 in modalità sincrona (18 ore) e solo 1/5 in modalità asincrona (4 ore). Il Soggetto attuatore in sede di progettazione didattica del percorso formativo dovrà specificare la eventuale quota da svolgere in modalità asincrona nel rispetto delle disposizioni prima indicate, senza alcuna eccezione. |
| Composizione Standard Formativo |
Unità Formative e Moduli |
| Codice ISCED-F 2013 |
0716 Motor vehicles, ships and aircraft |
| Ulteriori indicazioni per l’e-learning |
Conformemente all’Accordo n.21/181/CR5a/C17 del 3.11.2021 “Linee Guida sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e alle Province Autonome”, è consentito l’utilizzo della modalità FAD (Formazione A Distanza) nel limite del 50% del monte ore teorico (22 ore). Tale 50% può essere svolto interamente in modalità sincrona, oppure per i 4/5 in modalità sincrona (18 ore) e solo 1/5 in modalità asincrona (4 ore). Il Soggetto attuatore in sede di progettazione didattica del percorso formativo dovrà specificare la eventuale quota da svolgere in modalità asincrona nel rispetto delle disposizioni prima indicate, senza alcuna eccezione. |
| Durata minima complessiva del percorso (ore) |
50 |
| Durata minima di aula (ore) |
44 |
| Durata minima laboratorio (ore) |
- |
| Durata delle attività formative rivolte alle KC (ore) |
- |
| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula |
22 |
| Percentuale durata massima e-learning asincrona in rapporto alla durata d’aula |
- |
| Durata minima tirocinio curriculare ore |
6 |
| Durata minima tirocinio curriculare + Laboratorio (ore) |
6 |
| Scheda standard formativo PDF |
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| Annualità |
| Anno |
Ore |
Esame Intermedio |
| 1° Anno | 50 | NO |
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