Scheda di dettaglio

Conduttore impianti termici di potenza superiore a 232 kW

Livello EQF 3
Settore Economico Professionale SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
Area di Attività ADA.10.04.16 - Conduzione di impianti termici industriali
Processo Installazione e manutenzione di impianti elettrici, termoidraulici, termosanitari
Sequenza di processo Conduzione e manutenzione di impianti termici industriali e di generatori di vapore
Descrizione sintetica Il conduttore impianti termici svolge attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 232 kW. Applica procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione.
Referenziazione ATECO 2007 F.43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
Referenziazione ISTAT CP2011 -> 7.1.6.1.0 - Conduttori di caldaie a vapore e di motori termici in impianti industriali
Regolamentata SI
Scheda qualificazione PDF

Elenco Unità di Competenza (UC)

Codice 3970
Risultato formativo atteso Eseguire la gestione operativa di impianti termici industriali mediante; - la verifica dei parametri di funzionamento e regolazione - l’applicazione delle procedure di attivazione e interruzione dell’impianto - il monitoraggio ed il corretto funzionamento - la manutenzione ordinaria di impianti termici industriali, individuando eventuali guasti e anomalie
Oggetto di osservazione Non previsto
Indicatori Non previsto
Livello EQF 3
Abilità
  • Controllare il corretto funzionamento dell'impianto
  • Interpretare i segnali di eventuali malfunzionamenti
  • Riconoscere i parametri funzionali dell'impianto
  • Riconoscere le caratteristiche strutturali dell'impianto
  • Verificare i parametri di regolazione degli apparecchi/accessori
  • Verificare la funzionalità dei componenti della centrale termica
  • Applicare procedure di accensione e spegnimento dell'impianto termico
  • Applicare procedure di intervento in caso di malfunzionamento dell'impianto termico
  • Utilizzare gli strumenti di regolazione e controllo dell’impianto termici
  • Applicare tecniche per l’analisi comparativa del consumo energetico
  • Utilizzare tecniche di redazione documentazione di conduzione impianto
  • Utilizzare tecniche di contenimento emissioni inquinanti
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuali (dpi)
  • Utilizzare tecniche e strumenti per la manutenzione ordinaria dell’impianto termico
Conoscenze
  • Dispositivi di controllo e sicurezza
  • Elementi di manutenzione impianti termici
  • Elementi di termotecnica
  • La combustione
  • Normativa di settore
  • Tecniche di analisi del consumo energetico
  • Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti
  • Tecniche di riscaldamento dell’acqua
  • Caratteristiche e tipologie degli impianti termici
  • Tecniche di regolazione dell’impianto
Referenziazione ISTAT CP2011 -> 7.1.6.1.0 - Conduttori di caldaie a vapore e di motori termici in impianti industriali
Durata minima 0
Durata massima DAD (minore o uguale alla Durata minima) 0
Durata massima FAD (minore o uguale alla Durata minima) 0
Standard Formativo

Conduttore impianti termici di potenza superiore a 232 kW

Livello EQF 3
Durata minima complessiva del percorso (ore) 90
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti Età non inferiore ai 18 anni e possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado. Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti l’equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza che attesti il livello di scolarizzazione. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, corrispondente al libello B1, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell’Istituzione Formativa.
Grado minimo d'istruzione previsto Licenza media
Età minima prevista 18 anni
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti Formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante attività pratiche/ laboratoriali
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali Docenti qualificati in possesso di un titolo di studio adeguato all’attività formativa da realizzare, provenienti per almeno il 50% dal mondo del lavoro. Per i docenti provenienti dal mondo del lavoro e per quelli impegnati unicamente in attività formative di natura pratica/laboratoriale, il requisito del titolo di studio può essere sostituito da una documentata esperienza professionale e/o di insegnamento almeno triennale strettamente attinente all’attività formativa da realizzare. I tutor di stage / tirocinio devono possedere titolo di studio adeguato all’attività formativa da realizzare e, nello specifico, una documentata esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento.
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF. Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo. Esame pubblico in conformità alle disposizioni regionali vigenti. La valutazione finale ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze previste dal corso. Al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di certificato di qualificazione professionale ai sensi ai sensi dell’art. 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 69 del 25 maggio 2011.
Gestione dei crediti formativi È ammesso il riconoscimento dei crediti formativi (di ammissione e di frequenza) in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo quanto non altrimenti disposto.
Eventuali ulteriori indicazioni Come stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, “Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale” (art. 287, comma 1). Sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado (art. 287 comma 4). Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente, ove previsto dalla legge regionale, il rilascio del patentino senza necessità della formazione come prevista dall’art. 1 dell’articolo 287 del d.lgs. n. 152/2006. La Regione Campania riconosce come valida l’attestazione di frequenza con verifica dell’apprendimento, rilasciata dalle altre Regioni/PA, a condizione che l'attestazione sia conforme a quanto previsto dall' Accordo n.69/2011 e dal D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Al fine di favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio, il suddetto attestato di frequenza deve contenere i seguenti elementi minimi comuni: o Denominazione del soggetto formatore o Dati anagrafici del corsista o Titolo del corso e normativa di riferimento o Durata del corso o Firma del soggetto formatore. Conformemente all’Accordo n.21/181/CR5a/C17 del 3.11.2021 “Linee Guida sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e alle Province Autonome”, è consentito l’utilizzo della modalità FAD (Formazione A Distanza – E-Learning) nel limite del 50% del monte ore teorico. Tale 50% (22 ore) può essere svolto interamente in modalità sincrona, oppure per i 4/5 in modalità sincrona (18 ore) e solo 1/5 in modalità asincrona (4 ore). Il Soggetto attuatore in sede di progettazione didattica del percorso formativo dovrà specificare la eventuale quota da svolgere in modalità asincrona nel rispetto delle disposizioni prima indicate, senza alcuna eccezione.
Codice ISCED-F 2013 0713 Electricity and energy
Durata minima complessiva del percorso (ore) 90
Durata minima di aula (ore) 45
Durata minima laboratorio (ore) -
Durata minima delle attività di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) -
Durata massima DAD aula 22
Durata massima FAD aula -
Durata minima tirocinio in impresa (ore) -
Durata minima stage + Laboratorio (ore) 45
Scheda standard formativo PDF
Annualità
Anno Ore Esame Intermedio
1° Anno90NO

Elenco Unità Formative (UF)