| Livello EQF | 
								3 | 
							
							
								| Settore Economico Professionale | 
								SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | 
							
							
																		| Denominazione Standard Formativo | 
																	Conduttore impianti termici di potenza superiore a 232 kW | 
							
							
								| Durata percorso Formativo | 
								 anni | 
							
							
							
							
							
								| Durata minima complessiva del percorso (ore) | 
								90 | 
							
							
														
								| Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti | 
								Età non inferiore ai 18 anni e possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado. Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti l’equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza che attesti il livello di scolarizzazione. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, corrispondente al libello B1, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell’Istituzione Formativa. | 
							
							
								| Grado minimo d'istruzione previsto in ingresso | 
								Licenza media | 
							
							
								| Età minima prevista in ingresso | 
																18 anni  | 
							
							
								| Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/Moduli | 
								Formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante attività pratiche/ laboratoriali | 
							
							
								| Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali | 
								Docenti qualificati in possesso di un titolo di studio adeguato all’attività formativa da realizzare, provenienti per almeno il 50% dal mondo del lavoro. Per i docenti provenienti dal mondo del lavoro e per quelli impegnati unicamente in attività formative di natura pratica/laboratoriale, il requisito del titolo di studio può essere sostituito da una documentata esperienza professionale e/o di insegnamento almeno triennale strettamente attinente all’attività formativa da realizzare. I tutor di stage / tirocinio devono possedere titolo di studio adeguato all’attività formativa da realizzare e, nello specifico, una documentata esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento. | 
							
							
								| Requisiti minimi di risorse strumentali | 
								È necessario disporre di aule e/o laboratori congruamente attrezzati. (Si richiede il possesso delle seguenti attrezzature minime: impianto termico, strumenti di regolazione e controllo dell’impianto termico, strumenti per il controllo delle emissioni inquinanti, strumenti per la manutenzione ordinaria dell’impianto termico.) | 
							
							
								| Requisiti minimi di valutazione degli apprendimenti | 
								Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF. Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo. Esame pubblico in conformità alle disposizioni regionali vigenti. La valutazione finale ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze previste dal corso. Al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di certificato di qualificazione professionale ai sensi ai sensi dell’art. 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 69 del 25 maggio 2011. | 
							
							
								| Percentuale Assenza massima consentita | 
								20 | 
							
							
								| Percentuale Termine ultimo di inserimento (TUI) | 
								20 | 
							
							
								| Attestazione in esito | 
								Certificazione di qualifica professionale | 
							
							
								| Gestione dei crediti formativi | 
								È ammesso il riconoscimento dei crediti formativi (di ammissione e di frequenza) in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo quanto non altrimenti disposto. | 
							
														
								| Eventuali ulteriori indicazioni | 
								Come stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, “Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale” (art. 287, comma 1). Sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado (art. 287 comma 4). Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente, ove previsto dalla legge regionale, il rilascio del patentino senza necessità della formazione come prevista dall’art. 1 dell’articolo 287 del d.lgs. n. 152/2006. La Regione Campania riconosce come valida l’attestazione di frequenza con verifica dell’apprendimento, rilasciata dalle altre Regioni/PA, a condizione che l'attestazione sia conforme a quanto previsto dall' Accordo n.69/2011 e dal D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Al fine di favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio, il suddetto attestato di frequenza deve contenere i seguenti elementi minimi comuni: o Denominazione del soggetto formatore o Dati anagrafici del corsista o Titolo del corso e normativa di riferimento o Durata del corso o Firma del soggetto formatore. Conformemente all’Accordo n.21/181/CR5a/C17 del 3.11.2021 “Linee Guida sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e alle Province Autonome”, è consentito l’utilizzo della modalità FAD (Formazione A Distanza – E-Learning) nel limite del 50% del monte ore teorico. Tale 50% (22 ore) può essere svolto interamente in modalità sincrona, oppure per i 4/5 in modalità sincrona (18 ore) e solo 1/5 in modalità asincrona (4 ore). Il Soggetto attuatore in sede di progettazione didattica del percorso formativo dovrà specificare la eventuale quota da svolgere in modalità asincrona nel rispetto delle disposizioni prima indicate, senza alcuna eccezione. | 
							
							
								| Composizione Standard Formativo | 
								Unità Formative | 
							
							
								| Codice ISCED-F 2013 | 
								0713 Electricity and energy | 
							
							
								| Ulteriori indicazioni per l’e-learning | 
								Conformemente all’Accordo n.21/181/CR5a/C17 del 3.11.2021 “Linee Guida sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e alle Province Autonome”, è consentito l’utilizzo della modalità FAD (Formazione A Distanza – E-Learning) nel limite del 50% del monte ore teorico. Tale 50% (22 ore) può essere svolto interamente in modalità sincrona, oppure per i 4/5 in modalità sincrona (18 ore) e solo 1/5 in modalità asincrona (4 ore). Il Soggetto attuatore in sede di progettazione didattica del percorso formativo dovrà specificare la eventuale quota da svolgere in modalità asincrona nel rispetto delle disposizioni prima indicate, senza alcuna eccezione. | 
							
															
									| Durata minima complessiva del percorso (ore) | 
									90 | 
								
															
									| Durata minima di aula (ore) | 
									45 | 
								
															
									| Durata minima laboratorio (ore) | 
									- | 
								
															
									| Durata delle attività formative rivolte alle KC (ore) | 
									- | 
								
															
									| Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d’aula | 
									22 | 
								
															
									| Percentuale durata massima e-learning asincrona in rapporto alla durata d’aula | 
									- | 
								
															
									| Durata minima tirocinio curriculare ore | 
									- | 
								
															
									| Durata minima tirocinio curriculare + Laboratorio (ore) | 
									45 | 
								
							
							
								| Scheda standard formativo PDF | 
								
									
										 
								 | 
							
															
									| Annualità | 
									
										
											
											
												| Anno | 
												Ore | 
												Esame Intermedio | 
											 
											
											
											| 1° Anno | 90 | NO |  											
										 
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